L’art. 351 c.p. disciplina la VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato/ atti/ documenti/ altra cosa cellular particolarmente custodita in un pubblico ufficio o presso un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubbico Servizio (la custodia deve avvenire in un pubblico https://holdenidtht.izrablog.com/29687792/everything-about-traffico-di-droga