Si realizzerebbe quindi un capovolgimento della regola che cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti altresì quando manchi sia dubbia ovvero contraddittoria la prova positiva del l’integrità dell’incolpato. Insieme una nuovo sentenza assunta dal GIP proveniente da Catania, quale ha disposto https://www.avvocatopenalistanapoli.com/consulenza-fiscale-societaria-anversa.html